CHI PUÒ ACCOMPAGNARVI IN UN’ESCURSIONE IN BICICLETTA IN PIEMONTE?

Articolo a cura di Daniele Piacenza

Parentesi epidemia a parte, le recenti analisi del mercato del turismo ci dicono che il cicloturismo tira, e parecchio. La conseguenza è che in tanti ci si “tuffano a pesce””, dimenticando che la Regione Piemonte ha istituito con la Delibera di Giunta Regionale 27-11643 del 2009 la figura professionale dell’Accompagnatore Cicloturistico, andandola ad aggiungere alle professionalità del turismo normate dalla Legge Regionale n. 33/2001.

Nulla vietava alla Regione Piemonte di decidere, nel 2009, che l’accompagnamento mediante bicicletta non meritasse una figura autonoma, ma che potesse piuttosto essere una “specialità” dell’Accompagnatore Naturalistico o della Guida Turistica (vedi art. 2 della L.R. 33/2001). Ma così non è stato, e la Regione ha previsto per l’Accompagnatore Cicloturistico un percorso formativo ad hoc di (almeno) 286 ore, svolto presso agenzie formative riconosciute e suggellato da un esame finale, da cui derivano una dignità ed un’autorevolezza professionale che non sono solo accessorie. Lo dico perché mi pare di poter desumere che alcune associazioni di categoria delle Guide Escursionistiche Ambientali (i nostri Acc. Naturalistici) ritengano che l’accompagnamento in bici sia un modo – nemmeno una specialità – dell’accompagnamento naturalistico che non richiede alcuna formazione.

Ecco, in Piemonte al momento non è così, ma abbiamo due figure distinte con diverse definizioni e diverse competenze.

Nel mio precedente post ho spiegato chi è l’Accompagnatore Cicloturistico. Ora faccio due considerazioni insieme a voi.

Non è raro che un AC che voglia offrire qualcosa di più ai suoi clienti decida di arricchire il suo bagaglio (ed ampliare il suo ambito di azione) conseguendo il patentino di Accompagnatore Naturalistico. E viceversa. Meno frequente, ma presente, il binomio Guida Turistica – AC. E spesso in una sola persona vediamo coesistere l’AC e il Maestro di Mountain Bike della Federazione Ciclistica Italiana, binomio che senz’altro giova alla qualità dell’accompagnamento.

Quel che io noto sul mercato – ed è un parere personalissimo – è una tendenza ad estremizzare l’accompagnamento cicloturistico dal punto di vista tecnico-prestazionale, forse un po’ dimenticando che il cicloturismo è fatto anche (o probabilmente soprattutto?) per persone che non cercano il gesto o la prestazione estremi, ma una pedalata rilassante in compagnia. D’altro canto è assolutamente vero che un Accompagnatore Cicloturistico deve saper affrontare in sicurezza ogni possibile sentiero, e questo può permetterselo solo con una buona formazione tecnica di base che contribuisca al prestigio della figura. Formazione di base che al momento è contemplata nel programma regionale.

Oltre agli AC chi può accompagnarvi in bici in Piemonte? Torniamo all’art. 9 della L.R. 33/2001 e vediamo chi sono. Nota: le prime tre ipotesi sono residuali, quindi se siete già annoiati slittate al punto 4).

  • 1) Il direttore o i dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attività di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie. Questa deroga è stata pensata soprattutto in riferimento alla figura dell’Accompagnatore Turistico e al momento non si conoscono casi di direttori/dipendenti di agenzia che svolgano le funzioni dell’AC (ma si accettano volentieri segnalazioni in senso contrario);
  • 2) esperti, nello svolgimento di attività didattiche o di educazione ambientale, limitatamente al loro ambito di specializzazione, rivolte a scuole di ogni ordine e grado. Non è chiaro chi sia l’esperto, ma è invece ben chiaro che può trattarsi solo di precise attività e di un preciso target di “clienti”;
  • 3) coloro che svolgono, a titolo gratuito, l’accompagnamento cicloturistico a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi che operano, su incarico di un ente locale, in ragione di “conoscenze specialistiche”. Senza soffermarci troppo su questa casistica residuale, qui si parla di enti ed organismi con fine di lucro e non di associazioni, che vedremo al punto successivo. Non è così chiaro cosa si intenda per “conoscenze specialistiche”, ma è un’ipotesi talmente residuale che la indico solo per amore di completezza.
  • 4) “coloro che svolgono, a titolo gratuito, l’accompagnamento cicloturistico a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi che operano senza fine di lucro per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali”. Come avete compreso siamo nel mondo dell’associazionismo (e delle federazioni), e dobbiamo dilungarci un po’. La legge parla in modo molto chiaro di prestazioni – primo – a titolo gratuito e – secondo – svolte a favore di soci ed assistiti. Di qui non si scappa. Facciamo qualche esempio per essere più chiari. Un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) può organizzare una bella gita sociale in cui i soci vengono accompagnati da uno o più altri soci. Questi ultimi non verranno pagati per la prestazione, ma l’ASD potrà al massimo riconoscere loro un rimborso per le spese affrontate per l’organizzazione e lo svolgimento dell’uscita. L’ASD potrà anche chiedere ai soci un contributo per compensare queste spese. Quello che l’ASD non potrà fare è aprire l’attività anche ai non soci, magari chiedendo loro un contributo economico superiore a quello richiesto ai soci. Se a questo si aggiunge anche la pubblicità dell’evento (ricordo sinteticamente che un’associazione può pubblicizzare la sua esistenza, ma le sua attività possono di norma essere pubblicizzate solo tra i soci, il dubbio che si tratti di un’attività d’impresa e non di un’associazione, con conseguenti violazioni di legge a partire da quella fiscale, sarà argomento di interesse per forze di polizia ed Agenzia delle Entrate. Per fare un parallelismo con altri tentativi di dissimulazione di attività d’impresa, pensate ai pubblici esercizi camuffati da circoli privati senza fine di lucro, e alla fine che normalmente fanno quando scende la mannaia delle Entrate. Un esempio in positivo è invece quello della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), che ha istituito la figura della Guida Ciclo-Turistica-Sportiva e che nel suo sito si premura di precisare che tale figura opera esclusivamente a favore dei tesserati della FCI.

Una nota conclusiva. Ormai la Legge 4/2013 (quella sulle “professioni non riconosciute”) funge da libera-tutti per una gran quantità di associazioni, scuole, soggetti, ecc. Io non sto qui a fare lo spiegone noioso che risulta dall’analisi normativa che ho provato ad affrontare, e che fondamentalmente arriva alla conclusione per cui con la 4/2013 si riempiono un tutti la bocca senza averla mai realmente letta (e mi dicono che corrisponda all’analisi che è stata fatta nei palazzi della Regione). Il corso dell’AC è un corso da 286 ore. Vedo in giro associazioni organizzare corsi di formazione per guide cicloturistiche della durata di un weekend.È evidente che qualche differenza dev’esserci tra un corso di 286 ore ed un corso che ne conta un decimo, e l’utente finale dovrebbe esser messo nelle condizioni di capire la differenza. Non do giudizi su quei weekend formativi, probabilmente validissimi, ma osservo semplicemente che la Regione, nell’individuare una figura in grado di accompagnare in bici, ha messo in conto qualche oretta di formazione in più. Un motivo ci sarà. Al di là di questa evidenza, in Piemonte attualmente queste guide riconosciute in ambito associativo possono accompagnare solo nel loro ambito associativo e senza scopo di lucro.

Precisazione che quelli bravi chiamano “disclaimer”: questa mia nota è scritta senza malizia, e le eventuali inesattezze sono tali e dunque non volute. Sono a disposizione di chiunque voglia fare delle puntualizzazioni. I punti di vista, invece, sono punti di vista. Questo detto, a parte un post futuro che ho già messo in cantiere sulle possibili modifiche della legge 33/2001, non mi occuperò ulteriormente di questioni relative agli AC, o quantomeno non con lo stesso entusiasmo, perché è così che vanno le cose. Buon accompagnamento in sella a tutti.

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